GAZZETTA
UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA
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PARTE PRIMA |
PALERMO - VENERDÌ 12 GIUGNO 2009 – N. 27
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SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI' |
CIRCOLARI
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
CIRCOLARE 27
maggio 2009, n. 10.
Determinazione
delle procedure per il rilascio della autorizzazione all'attività sementiera ai
sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.
ALLE CAMERE DI
COMMERCIO
ALL'ENSE
AL
DIPARTIMENTO INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
AGLI
ISPETTORATI PROVINCIALI DELL'AGRICOLTURA
AGLI ORDINI
DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI
Legislazione
e campo di applicazione
La presente
circolare stabilisce le procedure da seguire, al fine del rilascio
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sementiera come previsto
dall'art. 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.
L'art. 19
"Autorizzazione", ha disposto che chiunque svolga attività di
produzione e commercio dei vegetali, prodotti vegetali, deve essere in possesso
di apposita autorizzazione rilasciata dai Servizi fitosanitari regionali e deve
essere richiesta anche dai produttori di sementi.
L'art. 2 della
legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche ed integrazioni, recante
la disciplina dell'attività sementiera, è stato abrogato dal decreto
legislativo 2 agosto 2007 n. 150, art. 12, che ha stabilito la sostituzione
della licenza per la produzione a scopo di commercializzazione dei prodotti
sementieri con l'autorizzazione rilasciata dal Servizio fitosanitario
regionale, pertanto si rende necessario determinare idonee procedure per la
richiesta ed il rilascio di detta autorizzazione, nelle more che venga emanato
apposito decreto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
che individui i requisiti di professionalità e della dotazione minima per le
attrezzature occorrenti all'esercizio dell'attività sementiera, giusto art. 49,
comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 214/2005.
Rilascio
delle autorizzazioni
Le
autorizzazioni rilasciate dalle camere di commercio dislocate nel territorio
devono essere rivalutate dal servizio fitosanitario regionale entro l'anno 2011
alla luce della nuova normativa.
Nelle
autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo devono
essere indicate la tipologia produttiva e di commercializzazione, le categorie
dei vegetali o dei prodotti vegetali a cui si riferisce l'autorizzazione.
Il Servizio
fitosanitario regionale emana nei confronti delle ditte autorizzate specifiche
prescrizioni.
Le ditte
autorizzate ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo sono iscritte in un
Registro ufficiale regionale.
Il
mantenimento delle autorizzazioni di cui al presente paragrafo è subordinato
all'effettivo esercizio dell'attività.
Il Servizio
fitosanitario regionale dispone la revoca dell'autorizzazione qualora accerti
che la ditta non abbia iniziato l'attività entro un anno dal rilascio, ovvero
in caso di cessazione definitiva dell'attività o la stessa sia interrotta per
un periodo continuativo superiore a due anni.
Nel caso di
cessata attività o revoca dell'autorizzazione la stessa deve essere restituita
entro sessanta giorni al Servizio fitosanitario regionale competente per
territorio.
Il Servizio
fitosanitario regionale verifica periodicamente gli impianti e la rispondenza
degli stessi alle esigenze attuali nei centri di selezione sementi già
autorizzati.
Sono esclusi
dagli adempimenti di cui sopra coloro che moltiplicano sementi per conto di
ditte autorizzate all'attività sementiera.
Per quanto
disposto dall'art. 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005 coloro i quali
intendono ottenere il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento
dell'attività sementiera, dovranno produrre all'Assessorato dell'agricoltura e
delle foreste, servizio X fitosanitario regionale, unità operativa 51, viale
Regione Siciliana n. 2675, c.a.p. 90145 Palermo:
-
istanza come da modello allegato 1;
- n. 1
marca da bollo euro 14,62;
-
ricevuta di versamento della tariffa fitosanitaria di euro 100,00
(causale cap. 1801 - 4 versamento una tantum - capo 14 autorizzazione
attività);
- elenco
delle specie prodotte e/o commercializzate allegato n. 3;
-
planimetria catastale dello stabilimento con lay-out dei macchinari ed
attrezzature destinate all'attività sementiera;
-
curriculum e titoli responsabile tecnico;
-
dichiarazione sostitutiva atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del
D.P.R. n. 445/2000 allegato n. 5;
-
descrizione dell'attività che si intende esercitare, con riferimento agli
impianti ed all'attrezzatura disponibile; elenco delle specie vegetali che si
intendono produrre e, indicativamente, le relative quantità. In caso di
produzioni destinate al commercio internazionale, dovranno essere comunicati i
Paesi esteri extra UE verso cui tali produzioni saranno commercializzate e
indicativamente le quantità.
-
fotocopia documento del rappresentante legale;
-
certificato ASL (reg. CE n. 852/04 e n. 853/04);
-
certificato del Casellario giudiziale;
-
certificato di iscrizione al registro ditte della C.C.I.A.A. con dicitura
antimafia ai sensi dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive
modificazioni;
-
attestazione della disponibilità/possesso dei locali e impianti destinati
all'esercizio dell'attività.
Requisiti
necessari per l'esercizio dell'attività
Coloro i quali
intendono ottenere l'autorizzazione devono essere in possesso di partita I.V.A
e devono essere iscritti alla camera di commercio industria artigianato e
agricoltura.
I produttori
di sementi devono dimostrare direttamente o tramite una figura tecnica operante
nell'azienda stessa, di possedere adeguate conoscenze professionali sulle
tecniche di produzione/selezione meccanica, nonché sulle normative sementiere e
fitosanitarie riguardanti le categorie merceologiche per le quali si richiede
l'autorizzazione.
Per quanto
riguarda le attrezzature indispensabili per il rilascio dell'autorizzazione di
cui sopra, si rimanda all'allegato 4 elenco analitico delle macchine ed
attrezzature necessarie per la selezione delle sementi distinto per specie e/o
gruppi di specie.
Il
dirigente generale del dipartimento regionale interventi strutturali: BARRESI
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