GAZZETTA
UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA
|
PARTE PRIMA |
PALERMO - VENERDÌ 29 MAGGIO 2009 - N. 25
|
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI' |
DECRETI ASSESSORIALI
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DECRETO 28
aprile 2009.
Individuazione
dei parametri per l'accertamento dei requisiti per il riconoscimento delle
associazioni ambientaliste nella Regione siciliana.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI
STRUTTURALI
Visto lo
Statuto della Regione;
Vista la legge
regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante norme sulla dirigenza e sui rapporti
di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana;
Visto il D.P.
n. 1182 del 20 febbraio 2009, con il quale viene conferito l'incarico di
dirigente generale del dipartimento interventi strutturali dell'Assessorato
regionale dell'agricoltura e delle foreste alla dr.ssa Rosaria Barresi;
Vista la legge
regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto, in
particolare, l'art. 34 della predetta legge regionale n. 33/97, che ai commi 3
e 3bis stabilisce i requisiti che devono possedere le associazioni
ambientaliste ai fini del riconoscimento in ambito regionale;
Ritenuto di
dovere individuare dei parametri atti a valutare il possesso da parte delle
associazioni ambientaliste dei requisiti enunciati nei richiamati commi 3 e
3bis dell'art. 34 della legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed
integrazioni;
Decreta:
Articolo unico
Ai sensi dell'art. 34, commi 3 e 3bis, della legge
regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni, sono individuati i
parametri per l'accertamento dei requisiti che una associazione ambientalista
deve possedere perché possa essere riconosciuta nell'ambito della Regione
siciliana, così come riportati nell'allegato "A", che fa parte
integrante del presente provvedimento.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 aprile 2009.
|
|
BARRESI |
Allegato A
La legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive
modifiche ed integrazioni prevede, all'art. 34, commi 3 e 3bis, il
riconoscimento, nell'ambito della Regione siciliana, delle associazioni
ambientaliste in possesso di specifici requisiti.
In particolare, il comma 3 recita: "Le associazioni
ambientaliste sono riconosciute ai fini della presente legge se hanno ottenuto
riconoscimento a livello nazionale e dispongono di una presenza organizzata in
Sicilia in almeno 5 province".
Il comma 3bis recita: "Sono, altresì, riconosciute le
associazioni ambientaliste operanti in Sicilia da almeno un quinquennio".
Al fine di razionalizzare ed uniformare il processo
amministrativo del riconoscimento in parola, si rende necessario individuare
concretamente e codificare i requisiti enunciati dalla norma di riferimento,
secondo quanto segue.
a) Art. 34,
comma 3, legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed
integrazioni.
Le associazioni ambientaliste, riconosciute a livello
nazionale, per ottenere il riconoscimento in Sicilia:
1) devono essere presenti in almeno 5 province con
almeno una sede operativa ubicata nel territorio di ognuna di esse;
2) devono avere almeno una sede amministrativa
regionale;
3) devono avere un numero minimo di 10 soci iscritti
e residenti in ogni provincia ove è presente la struttura sociale con un numero
minimo di 100 soci su scala regionale;
4) le strutture di cui ai punti 1 e 2, segnalate da
apposite targhe o insegne, devono risultare dedicate all'uso dichiarato, dotate
delle necessarie attrezzature, collegate alle relative utenze di rete
(telefonica fissa e/o mobile, elettrica ecc.) che devono risultare intestate
all'associazione richiedente il riconoscimento.
b) Art. 34,
comma 3bis, legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed
integrazioni.
Le associazioni ambientaliste che richiedono il
riconoscimento in quanto operanti in Sicilia da almeno un quinquennio:
1) devono risultare essere state costituite nei modi
di legge da oltre un quinquennio; ai fini del computo di tale periodo, si
assume quale decorrenza la data di registrazione dell'atto costitutivo;
2) devono avere uno statuto, operativo da oltre un
quinquennio, che consenta loro di operare nel settore della protezione ambientale
e/o faunistico; in caso di modifica dello statuto nella parte relativa agli
scopi sociali, il quinquennio va computato dalla data dell'ultima modifica;
3) devono esibire idonea documentazione dalla quale
risulti che le stesse abbiano svolto attività nel campo della protezione
ambientale e/o faunistico, per almeno per un quinquennio, nel territorio delle
province ove insistono le strutture sociali.
Tale periodo, comunque, dovrà comprendere i 5 anni
immediatamente precedenti la data di richiesta del riconoscimento.
L'attività dell'associazione in ogni provincia, ove la
stessa è presente, deve risultare essere stata svolta annualmente per un
periodo non inferiore a 120 giorni, anche in modo non continuativo.
Documentazione da presentare da parte delle associazioni:
Fattispecie di cui alla lett. a)
1) istanza in carta semplice del legale
rappresentante dell'associazione riconosciuta a livello nazionale, con firma
autenticata nei modi di legge.
Qualora l'associazione non sia iscritta all'anagrafe unica
delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale presso la direzione
regionale delle entrate per la Regione siciliana, la predetta istanza deve
essere presentata in carta legale;
2) copia autentica del decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio di riconoscimento dell'associazione
nazionale;
3) copia autentica dell'atto costitutivo e dello
statuto;
4) relazione a firma del legale rappresentante
dell'associazione riconosciuta a livello nazionale, con firma autenticata nei
modi di legge, ove sia rappresentata la struttura sociale in Sicilia,
composizione degli organi statutari regionali, dettagliate indicazioni sulle
strutture ed attrezzature presenti in Sicilia;
5) elenco degli iscritti, suddiviso per provincia,
completo di generalità, residenza e data di iscrizione.
Fattispecie di cui alla lett. b)
1) istanza in carta semplice del legale
rappresentante dell'associazione con firma autenticata nei modi di legge.
Qualora l'associazione non sia iscritta all'anagrafe unica
delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale presso la direzione
regionale delle entrate per la Regione siciliana, la predetta istanza deve
essere presentata in carta legale;
2) copia autentica dell'atto costitutivo e dello
statuto;
3) relazione a firma del legale rappresentante
dell'associazione, con firma autenticata nei modi di legge, ove sia
rappresentata la struttura sociale in Sicilia, composizione degli organi
statutari regionali, dettagliate indicazioni sulle strutture ed attrezzature
presenti in Sicilia;
4) elenco degli iscritti, suddiviso per provincia,
completo di generalità, residenza e data di iscrizione;
5) atti e documenti, in originale o in copia
conforme, comprovanti l'attività effettivamente svolta dall'associazione con i
precisi riferimenti temporali e territoriali.
Le associazioni ambientaliste già riconosciute si dovranno
adeguare entro un anno dalla data di approvazione del presente regolamento,
presentando la documentazione prevista, relativa al riconoscimento di cui alle
lettere a) e b) comprovante il possesso dei requisiti previsti.
Le associazioni riconosciute sono obbligate a comunicare,
con raccomandata A.R., all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle
foreste, ogni variazione che dovesse intervenire in data successiva al riconoscimento,
entro 30 giorni dall'avvenuta variazione.
In ogni caso, le associazioni riconosciute ai sensi della
legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni dovranno
dichiarare entro il 31 gennaio di ogni anno, pena la decadenza, il possesso dei
requisiti che ne hanno consentito il riconoscimento.