GAZZETTA
UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA
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PARTE PRIMA |
PALERMO - VENERDÌ 23 OTTOBRE 2009 - N.
49 |
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI' |
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DECRETO 28
agosto 2009.
Criteri per
l'erogazione dei finanziamenti di cui all'art. 16 della legge regionale 14
maggio 2009, n. 6.
L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
Visto lo
Statuto della Regione;
Vista la legge
regionale 8 luglio 1977, n. 47 "Norme in materia di bilancio e contabilità
della Regione siciliana" e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge
regionale 14 maggio 2009, n. 7, che approva il bilancio di previsione della
Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2009 e bilancio pluriennale per
il triennio 2009-2011;
Visto il
decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 637 del 20
maggio 2009, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità
previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Vista la legge
regionale 14 maggio 2009, n. 6 "Disposizioni programmatiche e correttive
per l'anno 2009", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 22 del 20 maggio 2009;
Visto l'art.
16 "Finanziamenti in favore delle imprese agricole per la formazione delle
scorte" della predetta legge regionale che prevede la concessione di
finanziamenti a tasso agevolato in favore delle imprese agricole singole,
associate e cooperative, finalizzati all'acquisto di prodotti e materiale di
consumo funzionali all'esercizio dell'attività agricola, recante uno
stanziamento di 15 milioni di euro;
Visto, in
particolare, il comma 4 del suddetto art. 16, che prevede che "Entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore
regionale per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, definisce i
criteri per l'erogazione dei finanziamenti ai beneficiari finali";
Vista la legge
regionale 23 dicembre 2000, n. 32, e, in particolare, il comma 3, art. 187, che
prevede l'istruttoria delle agevolazioni secondo l'ordine cronologico di
presentazione delle domande, nonché la definizione di soglie e condizioni
minime anche di natura quantitativa connesse alle finalità dell'intervento ed
alle tipologie delle iniziative per l'ammissibilità all'attività istruttoria;
Visto il
regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo
all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 379 del 28
dicembre 2006;
Visto il
regolamento CE n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007, relativo
all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel
settore della produzione dei prodotti agricoli, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea L337 del 21 dicembre 2007;
Considerato
che, ai sensi del comma 2 del predetto art. 16, per le imprese agricole di
produzione primaria, l'importo massimo concedibile dei finanziamenti agevolati
destinati all'acquisto di prodotti e materiale di consumo è di E 50.000,00,
mentre per le imprese associate attive nel settore della lavorazione,
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli tale importo è di E
500.000,00, con un rapporto, quindi, di 1 a 10;
Ritenuto di
dover rispettare il rapporto di cui sopra, espresso in termini percentuali,
nella ripartizione dello stanziamento di 15 milioni di euro alle due diverse
tipologie d'impresa (produzione primaria/lavorazione, trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli);
Considerato
che ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, art. 2, sono coltivatori
diretti coloro i quali "direttamente e abitualmente si dedicano alla
manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del
bestiame";
Considerato,
altresì, che con decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (come modificato dal
decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101), è stata istituita la figura
dell'imprenditore agricolo professionale (IAP), il quale è "colui il
quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali, ai sensi dell'art.
5 del regolamento CE n. 1257/99 del 17 maggio 1999, del Consiglio, dedichi alle
attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, direttamente o in
qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di
lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per
cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli
assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per
l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni ed altri enti
operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da
lavoro. Nel caso delle società di persone e cooperative, ivi incluse le
cooperative di lavoro, l'attività svolta dai soci nella società, in presenza
dei requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito
di cui al primo periodo, è idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di
imprenditore agricolo professionale e al riconoscimento dei requisiti per i
soci lavoratori. Nel caso di società di capitali, l'attività svolta dagli
amministratori nella società, in presenza dei predetti requisiti di conoscenze
e competenze professionali tempo lavoro e reddito, è idonea a far acquisire ai
medesimi amministratori la qualifica di imprenditore agricolo professionale.
Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'art. 17 del
citato regolamento CE n. 1257/99, i requisiti di cui al presente comma sono
ridotti al venticinque per cento;
Ritenuto di
dover privilegiare nella concessione dei finanziamenti agevolati di cui
all'art. 16 della legge regionale n. 6/2009 le imprese agricole, singole e
associate, condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli
professionali;
Ravvisata la
necessità e l'urgenza di dare attuazione a quanto previsto dal predetto comma
4, art. 16;
Decreta:
Art. 1
Lo
stanziamento di 15 milioni di euro, recato dal comma 7 della legge regionale n.
6/2009, è cosi ripartito:
- E
13.500.000,00 destinati alle imprese agricole di produzione primaria (90% dello
stanziamento totale);
- E
1.500.000,00 destinati alle imprese associate attive nel settore della
lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (10%
dello stanziamento totale).
Art 2
Di dare
priorità nella concessione dei finanziamenti agevolati di cui all'art. 16 della
legge regionale n. 6/2009 alle imprese agricole, singole o associate, condotte
da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP).
Art. 3
Il dipartimento interventi strutturali provvederà, in
attuazione del comma 5 dell'art. 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n.
16, alla sottoscrizione della relativa convenzione con la Cassa regionale per
il credito alle imprese siciliane (CRIAS) ed all'emanazione delle disposizioni
attuative.
Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale
e alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 28 agosto 2009.
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CIMINO |
Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato
dell'agricoltura e delle foreste in data 7 ottobre 2009 al n. 1241.
(2009.37.2368)003