GAZZETTA
UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA
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PARTE PRIMA |
PALERMO - VENERDÌ 5 GIUGNO 2009 - N. 26 |
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI' |
DECRETI ASSESSORIALI
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DECRETO 21
maggio 2009.
Campagna
vendemmiale 2009/2010.
L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
Visto lo
Statuto della Regione;
Visto il
decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789, modificato con D.P.R. 24 marzo 1981,
n. 218 - Esercizio nella Regione siciliana delle attribuzioni del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste;
Vista la legge
29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;
Vista la legge
regionale 9 maggio 1984, n. 26 e successive modificazioni, circa le nuove
disposizioni per la lotta contro la sofisticazione dei vini e per il
potenziamento del servizio regionale repressione frodi vinicole;
Vista la legge
20 febbraio 2006, n. 82, recante "Disposizioni di attuazione delle
normative comunitarie concernente l'organizzazione comune di mercato (OCM) del
vino";
Visto l'art.
9, comma 1, della sopra citata legge che demanda alle regioni la competenza di
determinare il periodo entro il quale le fermentazioni e le rifermentazioni
sono consentite;
Visto l'art.
14 della sopra citata legge che stabilisce il termine ultimo di detenzione
delle vinacce negli stabilimenti enologici, a decorrere dal 30° giorno dalla
fine del periodo vendemmiale, determinato con provvedimento delle regioni ai
sensi dell'art. 9, comma 1;
Visto l'art. 2
del regolamento della CE n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che ha stabilito di
applicare le definizioni figuranti nell'allegato I, inerenti la "campagna
viticola" che così recita: la campagna di produzione dei prodotti
disciplinati dal presente regolamento, ha inizio il 1° agosto di ogni anno e
termina il 31 luglio dell'anno successivo;
Visto il
decreto ministeriale 19 dicembre 2000, circa le modalità di applicazione del
divieto di vinificazione delle uve da tavola;
Visto il
decreto dirigenziale 27 settembre 2000, con il quale è stata modificata la
denominazione di origine controllata del "Moscato di Pantelleria",
"Passito di Pantelleria" e "Pantelleria" ed approvato nel
testo annesso al citato decreto, il relativo disciplinare di produzione;
Visto il
decreto ministeriale n. 5396 del 27 novembre 2008, recante le disposizioni di attuazione
dei regolamenti CE n. 479/2008 del Consiglio e CE n. 555/2008 della Commissione
per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei
sottoprodotti della vinificazione;
Considerato
che la vigente normativa comunitaria prevede, quale termine ultimo per la
presentazione delle dichiarazioni di raccolta delle uve e produzione vinicola,
per la campagna 2009/2010, il 10 dicembre 2009;
Considerato
che occorre determinare, per la campagna vendemmiale 2009/2010, il periodo
vendemmiale e il periodo delle fermentazioni e delle rifermentazioni, nonché il
termine per la detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici, nel
rispetto della normativa comunitaria e nazionale sopra specificata;
Per quanto
specificato in premessa;
Decreta:
Art. 1
Periodo vendemmiale
1) Per la campagna vendemmiale 2009/2010 il periodo
entro cui possono avere luogo le operazioni di raccolta delle uve destinate
alla vinificazione ha inizio il 1° agosto e temina il 10 novembre 2009;
2) Tale periodo è prorogato al 10 dicembre 2009 nel
territorio delle province di Agrigento, Caltanissetta e Catania, esclusivamente
per le uve da tavola destinate alla trasformazione in mosto per la produzione
di succhi d'uva, negli stabilimenti a ciò appositamente destinati, che hanno
presentato dichiarazione d'inizio attività, ai sensi dell'art. 5 del decreto
ministeriale 19 dicembre 2000, al competente ufficio unità operativa n. 29 -
Repressione frodi vinicole, servizio V - Produzione vegetale, del dipartimento
interventi strutturali.
Art. 2
Periodo fermentazioni
1) Per la campagna vendemmiale 2009/2010, il periodo
entro cui possono avere luogo le fermentazioni e le rifermentazioni inizia il
1° agosto e termina il 30 novembre 2009.
2) Le fermentazioni spontanee, che avvengono al di
fuori del periodo stabilito, devono essere immediatamente comunicate, a mezzo
telegramma, telefax o sistemi equipollenti riconosciuti, al competente ufficio
periferico dell'ispettorato centrale per il controllo della qualità dei
prodotti agroalimentari.
3) E' vietata qualsiasi fermentazione o
rifermentazione al di fuori del periodo stabilito, fatta eccezione per quelle
effettuate in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti,
dei vini frizzanti e dei mosti parzialmente fermentati frizzanti, nonché per
quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati.
4) Sono consentite le fermentazioni sino al 31 marzo
2010, per la preparazione dei vini "Moscato di Pantelleria" e
"Passito di Pantelleria", per i quali è consentita l'eventuale
aggiunta, anche dopo il 30 novembre di ogni anno di uva appassita al sole, come
da disciplinare di produzione approvato con decreto dirigenziale 27 settembre
2000.
Art. 3
Detenzione delle vinacce
1) La detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici
è vietata a decorrere dal 30° giorno dalla fine del periodo vendemmiale, così
come determinato al precedente articolo 1 del presente provvedimento.
2) Fanno eccezione le vinacce ottenute dalle uve
appassite al sole, utilizzate per la produzione dei vini "Moscato di
Pantelleria" e "Passito di Pantelleria", la cui detenzione negli
stabilimenti è vietata a decorrere dal 30° giorno dal loro ottenimento. Per
dette vinacce si applicano le norme sul "ritiro sotto controllo" di
cui all'art. 5 del decreto n. 5396 del 27 novembre 2008 del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali.
Gli organi preposti alla vigilanza per la repressione delle
frodi sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.
I sindaci dei comuni della Regione siciliana sono
incaricati di disporre la pubblicazione del presente decreto, nei rispettivi
albi comunali.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 21 maggio 2009.