GAZZETTA
UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA
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PARTE PRIMA |
PALERMO - VENERDÌ 8 MAGGIO 2009 - N. 20 |
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI' |
CIRCOLARI
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
CIRCOLARE 17
aprile 2009.
Fondo
regionale per la montagna - Circolare - bando attuativa dei piani di utilizzo
per gli anni 2005 e 2006-2007.
AI COMUNI
MONTANI E PARZIALMENTE MONTANI
ALLE PROVINCE
REGIONALI
AI GAL -
GRUPPI D'AZIONE LOCALE
Premessa
Le
disposizioni della legge 31 gennaio 1994, n. 97 trovano applicazione nella
Regione siciliana con l'art. 61, primo comma, della legge 26 marzo 2002, n. 2,
che ha istituito il Fondo regionale per la montagna nel quale affluiscono le
risorse di cui al comma 1 dell'art. 2 della legge n. 97/94.
Il secondo
comma dell'art. 61 della legge regionale n. 2/2002 affida all'Assessore
regionale per l'agricoltura e le foreste la predisposizione di un piano annuale
di utilizzo delle risorse statali assegnate alla Regione Sicilia; il piano
viene approvato dalla Giunta regionale previo parere della competente
commissione dell'Assemblea regionale siciliana.
Il piano
annuale viene redatto in considerazione delle finalità della citata legge n.
97/94 relative alla salvaguardia ed alla valorizzazione delle zone montane.
La legge n.
97/94, art. 1, comma 4, individua gli "interventi speciali" per la
montagna in una serie di azioni organiche e coordinate relative ai seguenti
profili:
a)"territoriale, mediante formule di tutela e di
promozione delle risorse ambientali che tengono conto sia del valore
naturalistico che delle insopprimibili esigenze di vita civile delle
popolazioni residenti, con particolare riferimento allo sviluppo del sistema
dei trasporti e della viabilità locale;
b)economico, per lo sviluppo delle attività economiche
presenti sui territori montani da considerare aree depresse;
c) sociale, anche mediante la garanzia di adeguati servizi
per la collettività;
d)culturale e delle tradizioni locali".
Il comma 5
dell'art. 1 della citata legge precisa che le regioni concorrono alla tutela ed
alla valorizzazione del proprio territorio montano mediante gli interventi
speciali sopra individuati che vengono finanziati con le risorse trasferite
alle regioni dal Fondo nazionale per la montagna.
I piani di
utilizzo del Fondo regionale per la montagna per l'anno 2005 e per gli anni
2006/2007, in considerazione anche della riprogrammazione delle economie dai
piani annuali 2002/2003/2004, prevedono per l'individuazione degli interventi,
l'emanazione di circolari attuative per la predisposizione dei seguenti
programmi di spesa:
1) programma
per la manutenzione del territorio;
2) programma
di manutenzione strade di montagna;
3) programma
di valorizzazione e promozione-manutenzione infrastrutture enti locali;
4) programma
per servizi alla collettività.
Nel quadro del
profilo a) soprarichiamato vanno inquadrati i programmi di manutenzione del
territorio e delle strade di montagna, il programma di valorizzazione e promozione-manutenzione
infrastrutture enti locali; fa riferimento ai citati profili a), b) e d) mentre
il programma servizi alla collettività è relativo al profilo c).
Nel seguito
vengono riportati gli ambiti di intervento e le tipologie ammissibili, i soggetti
abilitati a presentare le richieste, le risorse disponibili, le condizioni di
ammissibilità generali ed i contributi concedibili, le modalità di
presentazione delle istanze, i requisiti specifici di ammissibilità per linea
di attività, nonché le procedure di redazione dei programmi - criteri di
ripartizione, punteggi e priorità.
1) Ambiti
di intervento
Ambito 1
- Programma per la manutenzione del territorio;
Ambito 2
- Programma per la manutenzione strade di montagna;
Ambito 3
- Programma di valorizzazione e promozione - manutenzione
infrastrutture enti locali;
Ambito 4
- Programma per servizi alla collettività.
1.1) Ambito
1 - Programma per la manutenzione del territorio
L'ambito 1
riguarda esclusivamente i lavori di manutenzione sui corsi d'acqua, per tali
intendendosi quelli necessari a mantenere in buono stato di efficienza
idraulico - ambientale gli alvei fluviali, in buone condizioni i versanti, in
efficienza le opere idrauliche e di sistemazione idrogeologica.
Ai fini della
presente circolare vengono considerati unicamente gli interventi di
manutenzione degli alvei fluviali e delle opere di difesa esistenti, di
competenza degli enti locali - ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n.
523, e quindi relativi a interventi su fiumi o torrenti aventi per unico
oggetto la conservazione di un ponte o di una strada di competenza dell'ente
locale ed ai lavori sui corsi d'acqua a difesa di centri abitati, di villaggi e
di borgate.
Le uniche
tipologie d'intervento ammissibili sono specificate nell'allegato 2 alla
presente circolare.
1.2) Ambito
2 - Programma per la manutenzione strade di montagna
Il piano di
utilizzo prevede un programma di manutenzione straordinaria al fine di
contribuire alle attività svolte dai comuni montani e parzialmente montani per
conservare in buon stato d'uso il sistema viario minore. L'attività di
manutenzione è da considerarsi l'insieme delle operazioni necessarie a
mantenere in buon stato d'uso le strade comunali ed interpoderali garantendo
un'agevole circolazione sulle stesse. Gli interventi di manutenzione
straordinaria dovranno essere effettuati sulle strade comunali esterne al
centro abitato e sulle strade interpoderali. Gli interventi sono limitati alle
strade interpoderali per le quali il comune è tenuto garantire la manutenzione.
Sono vietati interventi su strade private, su strade non appartenenti al
patrimonio comunale e non possono essere inseriti nel programma interventi che
prevedono la realizzazione di nuove strade. Gli unici interventi ammissibili
sono i seguenti: interventi di manutenzione straordinaria, consolidamento e/o
rifacimento di opere d'arte esistenti (muri di sostegno, gabbionate,
attraversamenti stradali, cunette, etc); manutenzione straordinaria di piani
viabili in presenza di fenomeni di degrado della pavimentazione, consolidamento
e/o rifacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in pietrame,
selciato, etc.
1.3) Ambito
3 - Programma di valorizzazione e promozione - manutenzione infrastrutture enti
locali
Il programma è
finalizzato a incentivare, in coerenza a quanto previsto dalla legge n. 97/94,
una serie di azioni pubbliche capaci di favorire lo sviluppo sostenibile dei
territori montani.
Il programma
si suddivide quindi in due linee d'intervento, ognuna delle quali prevede più
azioni. Le tipologie di interventi dell'ambito 3 sono le seguenti:
Linea A
Azione 1)
interventi di recupero di immobili pubblici (edifici di proprietà degli enti
locali) destinati o da destinare ad attività culturali, ricreative, sociali e
turistiche;
Azione 2)
interventi di recupero e/o riattamento di antichi sentieri e trazzere montane
di proprietà degli enti locali.
Per ciò che
riguarda l'azione 1 sono ammessi solo interventi di manutenzione straordinaria,
interventi di restauro e risanamento conservativo; per ciò che concerne
l'azione 2, si precisa che gli unici interventi ammessi relativi ai sentieri
sono i seguenti: pulizia e sramatura degli arbusti entro il limite di 50 cm.
dal ciglio del sentiero, ripristino del tracciato mediante la manutenzione dell'eventuale
selciato esistente e/o la realizzazione di nuovi selciati, manutenzione
ordinaria e straordinaria dei muretti esistenti, manutenzione ordinaria e
straordinaria di eventuali altre opere esistenti e relative al sentiero e
realizzazione di segnaletica turistica; con riferimento alle trazzere montane,
sono ammessi unicamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
volti ad assicurare la percorribilità delle stesse anche con mezzi a motore per
consentire la fruizione di emergenze architettoniche, naturali, geologiche,
ambientali, di beni culturali e di immobili pubblici finalizzati alla fruizione
turistica. In ogni caso, la larghezza del tratto interessato dall'intervento
non può superare i metri 6 banchine comprese. Sono vietati interventi su strade
private, su sentieri e trazzere montane non appartenenti al patrimonio comunale
e non possono essere inseriti nel programma interventi che prevedono la
realizzazione di nuove strade e/o opere di manutenzione delle stesse.
Linea B
Gli interventi
previsti per la linea B, relativa alle attività promozionali, considerate anche
queste come investimenti, sono:
Azione
1) promozione, valorizzazione e tutela delle attività produttive
tradizionali, dei prodotti agricoli, del patrimonio enogastronomico e
dell'offerta turistica nel territorio classificato montano;
Azione
2) "Qualità"- implementazione di sistemi di gestione
ambientale EMAS o ISO 14000;
Azione
3) creazione di itinerari enogastronomici, partecipazione o
organizzazione di mostre, fiere, corsi, convegni e giornate di studio.
1.4) Ambito
4 - Programma per servizi alla collettività
Il nuovo
ambito, diviso in due linee di attività organizzate dai comuni, è indirizzato,
da un lato a potenziare il sistema dei trasporti di minori, disabili, anziani
etc. per consentire la partecipazione, soprattutto nelle ore pomeridiane, ad
attività ludico-ricreative-culturali, quali ad esempio le "fattorie
sociali", etc. e dall'altro ad offrire servizi domiciliari aggiuntivi per
minori e famiglie a "rischio" per l'effettuazione di assistenza
didattica e socio-psicologica. L'individuazione dei soggetti fruitori dei
servizi previsti dall'ambito 4 sarà effettuata dai comuni in base alle vigenti
normative in materia.
Linea A
Servizi
aggiuntivi di trasporto per consentire la partecipazioni di minori, anziani,
disabili esclusivamente ad attività ludiche-ricreative-culturali quali ad
esempio le fattorie sociali.
Linea B
Servizi
domiciliari aggiuntivi a quelli previsti dalla legislazione in materia e
rivolti a soggetti svantaggiati (minori e famiglie a rischio) per lo
svolgimento esclusivamente di attività di assistenza didattica e
socio-psicologica.
2) Soggetti
titolati a presentare le istanze
I soggetti che
possono avanzare istanze di contributo sono:
- per il
programma per la manutenzione del territorio (ambito 1) gli enti locali i cui
territori sono classificati montani o parzialmente montani;
- per il
programma per la manutenzione strade di montagna (ambito 2) i comuni i cui
territori sono classificati montani o parzialmente montani;
- per il
programma di valorizzazione e promozione - manutenzione infrastrutture (ambito
3, linea A e linea B) gli enti locali i cui territori sono classificati montani
o parzialmente montani, i GAL potranno presentare istanza solo per l'ambito 3,
linea B, sempre per interventi riguardanti il territorio classificato montano;
gli enti locali, per la linea B, potranno presentare istanza singolarmente o
riuniti in un raggruppamento e/o associazione, in tal caso non potranno
presentare singole istanze. Si precisa che, anche per ciò che concerne la linea
B dell'ambito 3, tutte le azioni proposte, da e per i comuni parzialmente
montani, debbono riguardare esclusivamente la porzione di territorio
classificato montano e non possono essere estese alle porzioni di territorio
comunale non montano. Le istanze avanzate dalle province dovranno riguardare
solo i comuni montani del territorio provinciale al fine di promuovere l'intera
parte montana dello stesso;
- per il
programma servizi alla collettività (ambito 4), le istanze potranno essere
presentate solamente dai comuni montani e parzialmente montani, limitatamente
ad iniziative riguardanti soggetti residenti nel territorio classificato come
montano che non possono essere estese a soggetti residenti nelle porzioni di
territorio comunale non montano.
3) Risorse
disponibili, condizioni di ammissibilità generale, ripartizione e contributo
concedibile
Le risorse
attualmente disponibili, sulla base dei piani annuali 2005 e 2006/2007
(approvati dalla Giunta regionale, previo parere delle competenti commissioni
legislative dell'Assemblea regionale, rispettivamente con deliberazione n. 141
del 24 aprile 2007 e n. 5 del 3 febbraio 2009 e con i decreti dell'Assessore
regionale per l'agricoltura e per le foreste n. 320 del 28 maggio 2007 e n. 35
del 3 febbraio 2009) sono pari a E. 6.422.000,00 (di cui accreditate al momento
E. 4.947.179,82, pertanto, rimangono da destinare al presente bando E.
774.820,18 all'ambito 1 ed E. 700.000,00 all'ambito 2 non appena accreditate
dallo Stato) così suddivise:
|
|
|
Programmate |
Disponibili |
|
Ambito
1 |
|
E.
1.772.000,00 |
E.
997.179,82 |
|
Ambito
2 |
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E.
2.128.000,00 |
E.
1.428.000,00 |
|
Ambito
3 |
|
E.
1.922.000,00 |
E.
1.922.000,00 |
|
Ambito
4 |
|
E.
600.000,00 |
E.
600.000,00 |
|
|
|
E.
6.422.000,00 |
E.
4.947.179,82 |
In presenza di ulteriori disponibilità, anche per effetto
della predisposizione di successivi piani di utilizzo del Fondo regionale per
la montagna, l'Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare per
scorrimento le graduatorie che saranno formate per ciascuno dei programmi, in
esecuzione del presente bando/circolare. Inoltre, solo per l'ambito 3, si
potranno aggiungere le economie derivanti dall'applicazione della deliberazione
della Giunta regionale n. 526 del 27 dicembre 2007 e successivo decreto n. 195
del 24 aprile 2008 (relativa all'approvazione della riprogrammazione delle
economie dai piani annuali 2002/2003/2004). Infine, l'Amministrazione si
riserva la possibilità di utilizzare le somme eventualmente residue, relative
ad una linea di attività e/o ad un ambito per finanziare interventi relativi
alle altre linee e/o agli altri ambiti.
Le risorse destinate all'ambito 2 sono riservate per il 60%
alla manutenzione straordinaria delle strade comunali esterne al centro abitato
e per il 40% alla manutenzione straordinaria delle strade interpoderali.
Le risorse destinate, al momento, all'ambito 3, pari a E.
1.922.000,00, sono così suddivise:
|
-
linea A, azione 1 |
|
E.
600.000,00 |
|
-
linea A, azione 2 |
|
E.
400.000,00 |
|
-
linea B, azioni 1, 2 e 3 |
|
E.
922.000,00 |
Le risorse
destinate all'ambito 4 , pari a E. 600.000,00, sono così suddivise:
- linea
A E. 300.000,00;
- linea
B E. 300.000,00.
I programmi
per gli ambiti 1, 2 e 4 saranno redatti su base regionale. Il programma
dell'ambito 2 conterrà sia gli interventi relativi alle strade comunali esterne
al centro abitato e sia quelli relativi alle strade interpoderali.
Il programma
relativo all'ambito 3 sarà redatto su base regionale, distinto per la linea A e
per la linea B. A sua volta, il programma per la linea A sarà redatto per
azione.
L'importo
massimo dei progetti, ivi comprese le somme a disposizione, per gli ambiti 1 e
3, linea A azione 2 non potrà superare 130.000,00 E., per l'azione 1
dell'ambito 3, linea A il limite è pari ad E. 200.000,00. Per l'ambito 2 il
limite è pari ad E. 70.000,00.
I progetti, a
pena di inammissibilità, non possono prevedere somme per espropri.
Si precisa,
pena esclusione, che i soggetti richiedenti, specificando nell'istanza
inequivocabilmente l'ambito - le linee e le azioni, possono presentare una sola
istanza per ambito con riferimento agli ambiti 1 e 2, per l'ambito 2 l'ente
deve scegliere se presentare l'istanza per la manutenzione straordinaria di una
strada comunale esterna al centro abitato o di una strada interpoderale, mentre
per l'ambito 3 i soggetti possono presentare istanze sia per la linea A che per
la linea B, per la linea A i soggetti possono presentare separata istanza sia
per l'azione 1 che per l'azione 2; per la linea B i soggetti possono presentare
una sola istanza avente per oggetto una singola azione o più azioni nell'ambito
di un progetto complessivo. Per l'ambito 4 i soggetti possono presentare
istanza per entrambe le linee o per una soltanto.
Gli enti
dovranno rispettare, a pena di inammissibilità dell'istanza, le prescrizioni
contenute nell'allegato 5 "Disciplina delle incompatibilità, spese
ammissibili e limiti di spesa".
L'ammontare
del contributo concedibile può arrivare fino al 100% del costo dell'intervento
per tutti gli ambiti. Per gli interventi dell'ambito 3 linea B è previsto un
tetto massimo di contributo pari ad E. 20.000,00 per azione per le istanze
presentate da un singolo comune; per le istanze presentate dalle province, dai
GAL e dai raggruppamenti e/o consorzi di comuni, a condizione che il progetto
riguardi più comuni, il tetto massimo è pari ad E. 40.000,00 per azione; nel
caso di istanze che prevedono più azioni, opera un limite di contributo pari ad
un massimo di E. 40.000,00 per le istanze presentate da un singolo comune e di
E. 80.000,00 per le istanze presentate dai raggruppamenti e/o consorzi di
comuni, dalle province e dai GAL; per gli interventi dell'ambito 4 il tetto
massimo di contributo è pari a E. 20.000,00 per linea.
Con
riferimento all'ambito 3 linea B ed all'ambito 4 l'amministrazione si riserva,
nell'ottica di estendere i contributi al maggior numero di istanze, in
relazione al numero delle istanze ammissibili, all'importo complessivo delle
risorse disponibili ed all'importo totale dei progetti ammissibili, di
determinare il contributo tramite un'aliquota direttamente proporzionale al
punteggio conseguito ed alla percentuale di cofinanziamento.
Il contributo,
nel caso che l'importo effettivamente speso sia inferiore a quello ammesso,
verrà proporzionalmente ricalcolato sulla base della somma effettivamente spesa
dal/i soggetto/i beneficiario/i. I soggetti che scelgono di presentare
l'istanza in raggruppamento o in associazione con altri non possono presentare
singole istanze.
La
presentazione di più istanze da parte dello stesso soggetto per lo stesso
ambito, tranne per l'ambito 3, dove è ammessa la presentazione sia per la linea
A, una istanza per ogni azione, e sia per linea B, e per l'ambito 4, dove è ammessa
la presentazione di istanza sia per tutte e due le linee o per una sola,
comporta automaticamente la non ammissibilità e quindi l'esclusione di tutte le
istanze presentate sia singolarmente che in raggruppamento o in associazione.
L'eventuale
cofinanziamento è ammesso unicamente come quota parte a carico dell'ente
proponente, non possono essere esposte nel bilancio delle iniziative somme
relative a stipendi e/o a prestazioni accessorie del personale e/o per la messa
a disposizione di servizi, locali, mezzi e attrezzature di proprietà od a
disposizione dell'ente proponente.
Le iniziative
relative alla linea B dell'ambito 3 ed alle linee A e B dell'ambito 4 dovranno
svolgersi e concludersi nell'anno 2009, salvo proroghe concesse
dall'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste - dipartimento delle foreste.
4) Istanze:
modalità e termini di presentazione
Le istanze
debbono pervenire, a pena di inammissibilità, all'Assessorato regionale
dell'agricoltura e delle foreste - dipartimento delle foreste - servizio bacini
montani, viale Regione Siciliana n. 2246 - 90135 Palermo, entro e non oltre le
ore 14,00 del 30° per le istanze relative all'ambito 4, del 45°, per le istanze
relative all'ambito 3, linea B, e del 180°, per le istanze relative agli altri
ambiti, giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
Le istanze,
che potranno essere presentate mediante consegna diretta, oppure inviate
tramite il servizio postale, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, od a
mezzo di altro vettore, dovranno essere quindi recapitate entro i termini di
scadenza sopra indicati ed a tal fine farà fede la data apposta dall'ufficio
accettazione dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - dipartimento
delle foreste, viale Regione Siciliana n. 2246.
La
documentazione, in busta chiusa recante la dicitura "non aprire",
dovrà pervenire all'indirizzo indicato al primo cpv del presente punto e sul
plico dovrà essere riportata la seguente dicitura: "Fondo regionale per la
montagna - Richiesta di ammissione a contributo relativa alla circolare n.
............... del .................................................,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.
............... del ..............................................., ambito
..........., linea ................. azione .............
Si specifica
che non saranno prese in considerazione e quindi escluse le istanze contenute
in plichi erroneamente inviati o consegnati presso altri indirizzi, né quelle
pervenute successivamente ai sopraindicati termini, inoltre non saranno
considerate ammissibili e, quindi, escluse le istanze prive anche parzialmente
della documentazione richiesta di cui ai successivi paragrafi 4.1, 4.2 e 4.3.
Non è ammessa
la produzione di documenti omessi in sede di presentazione dell'istanza, dopo
la scadenza dei termini per la presentazione della stessa, ad eccezione di
autorizzazioni, pareri e nulla osta, relativi ai progetti presentati per gli
ambiti 1, 2 e 3 linea A, ritenuti necessari dal dipartimento delle foreste.
Ai sensi
dell'art. 6, comma 1, lettera b, della legge regionale n. 10/91 e successive
modifiche ed integrazioni, il responsabile del procedimento può chiedere il
rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o
incomplete.
Qualora la
scadenza dei 30, dei 45 e dei 180 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana coincida con un sabato, una domenica o
altro giorno festivo, e quindi di chiusura degli uffici centrali del
dipartimento delle foreste, la data di acquisizione dell'istanza, con le stesse
modalità sopradescritte, è prorogata di diritto al primo giorno non festivo
seguente.
4.1) Documentazione
da presentare - ambito 1 - ambito 2 - ambito 3, linea A
I soggetti
dovranno presentare a pena di inammissibilità tutta la seguente documentazione:
1)
richiesta di contributo, a pena di inammissibilità a firma del legale
rappresentante;
2)
elenco dei documenti trasmessi;
3)
relazione esplicativa che illustri gli obiettivi dell'intervento e la
congruenza con le finalità del programma nonché tutte le informazioni
necessarie per l'attribuzione dei punteggi e per la valutazione dei fattori di
priorità, elencati rispettivamente ai punti 5, 6 e 7 della presente circolare;
4) solo
per le istanze relative all'ambito 1 va redatta anche la relazione indicata
nell'allegato 2, punto 2 "linee guida per la progettazione - interventi di
manutenzione idraulica";
5) scheda
tecnica d'individuazione dell'intervento di cui all'allegato 1 alla presente
circolare, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante
dell'ente e dal responsabile dell'ufficio tecnico dell'ente medesimo e dal
R.U.P. (responsabile unico del procedimento).
6)
documentazione comprovante il titolo a eseguire gli interventi;
7) n. 2 copie
del progetto in originale o in copia conforme all'originale, munite degli
estremi del parere tecnico ex art. 7-bis della legge n. 109/94;
8) copia
conforme all'originale del parere tecnico ex art. 7-bis della legge n. 109/94;
9) ove
previsto dalle norme, copia conforme dello stralcio (almeno schede 4, 5, 6 e 7
del decreto 3 ottobre 2003 dell'Assessore regionale per i lavori pubblici) del
programma triennale delle opere pubbliche vigente presso l'ente richiedente,
con relativa delibera esecutiva di approvazione dell'organo deliberante,
relativo al settore pertinente da cui si evinca l'inserimento e l'ordine di
priorità dell'intervento proposto. Nel caso in cui l'intervento proposto non
risulti al primo posto delle priorità di settore, l'amministrazione richiedente
deve trasmettere apposita dichiarazione, a firma del legale rappresentante
dell'ente, da cui si evinca lo stato di attuazione degli interventi che lo
precedono, precisando per ognuno di questi la tipologia e se sia stato già
finanziato, indicando gli estremi del provvedimento di finanziamento;
10)
dichiarazione a firma del responsabile unico del procedimento e del
responsabile del settore urbanistica e/o del capo dell'ufficio tecnico dell'ente
dalla quale si evinca che l'intervento è conforme agli strumenti urbanistici
vigenti;
11)
dichiarazione a firma del legale rappresentante dell'ente dalla quale si evinca
se per l'opera che si propone sia stata presentata richiesta di finanziamento
ad enti diversi dalla Regione o ad altro ramo dell'Amministrazione regionale,
allegando copia dell'eventuale ristanza già presentata;
12)
dichiarazione a firma del legale rappresentante dell'ente dalla quale si evinca
che per l'intervento che si propone non sono stati concessi altri finanziamenti
o contributi a valere su fondi regionali, statali o comunitari;
13)
cartografia in scala 1:10.000 riportante l'ubicazione dell'area dell'intervento
e la delimitazione del territorio classificato come montano, questa ultima solo
per i comuni parzialmente montani, nonché la situazione vincolistica con
evidenziati altresì i perimetri di parchi, riserve, zone pSIC, ZSC, SIC e ZPS -
solo per i progetti relativi all'ambito 2 ed all'ambito 3, linea A, la
cartografia in scala 1:10.000 dovrà riportare anche l'intero tracciato della
strada da manutenere o del sentiero o della trazzera montana da recuperare o
riattare e la relativa denominazione e dovranno essere evidenziate le eventuali
interconnessioni con altre strade (statali, provinciali, comunali ed
interpoderali) riportando la denominazione di queste ultime;
14)
copia conforme di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari e
indicati nell'allegato 1 - (scheda tecnica di individuazione dell'intervento)
alla presente circolare;
15)
attestazione a firma del R.U.P. (responsabile unico del procedimento) e
del rappresentante legale - sulla presenza di tutte le autorizzazioni previste
dalla normativa vigente ed espressamente, ove richiesta, dalle disposizione di
legge, la VIA e/o la valutazione di incidenza;
16)
delibera dell'organo esecutivo del soggetto proponente di approvazione
del cofinanziamento dell'intervento.
4.2) Documentazione
da presentare. Ambito 3, linea B
I soggetti
dovranno presentare a pena di inammissibilità tutta la seguente documentazione:
1)
richiesta di contributo;
2)
elenco dei documenti trasmessi;
2)
"Piano delle attività promozionali" da redigere sulla base
dell'allegato 3 alla presente circolare e contenente gli elaborati indicati
nello stesso;
3) delibera/e
dell'organo/i esecutivo/i del/i soggetto/i proponente/i relativa/e
all'approvazione del progetto ed al cofinanziamento dell'intervento;
4)
dichiarazione relativa alla popolazione interessata dal piano delle
attività promozionali e certificazione della popolazione residente nei
territori classificati montani, per i comuni parzialmente montani andrà
considerata quella residente nella porzione montana del territorio e non quella
complessiva del comune.
Le province, a
pena di inammissibilità dell'istanza, dovranno allegare una dichiarazione, a
firma del legale rappresentante, attestante che l'intervento proposto riguarda
solo i comuni montani del territorio per iniziative a carattere generale non
coincidenti con quelle presentate dai singoli soggetti. Le associazioni -
raggruppamenti di comuni ed i GAL, a pena di inammissibilità dell'istanza,
dovranno allegare le dichiarazioni, a firma dei legali rappresentanti dei
singoli comuni interessati dal progetto, attestanti la non presentazione da
parte degli stessi di singola istanza. I GAL dovranno trasmettere anche, in
copia conforme all'originale: l'atto costitutivo, lo statuto, il regolamento
interno e dovranno comunicare il nominativo del legale rappresentante,
eventuali variazioni vanno comunicate tempestivamente, inoltre andranno
trasmessi anche certificato camerale rilasciato dalla Camera di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura territorialmente competente con
attestazione di nulla osta ai fini dell'art. 10 della legge 31 maggio 1975, n.
575 e successive modifiche ed integrazioni; certificazione antimafia
riguardante tutti i componenti dell'organo decisionale del GAL rilasciata dalla
Prefettura territorialmente competente ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n.
252/98 e successive modifiche ed integrazioni a seguito di apposita richiesta
da parte del GAL.
La richiesta
di contributo, l'elenco dei documenti trasmessi e il Piano delle attività
promozionali, a pena di inammissibilità, dovranno essere sottoscritti dal
legale rappresentante.
Nel caso che
l'intervento venga proposto da più soggetti raggruppati o associati, la
richiesta di contributo, l'elenco dei documenti trasmessi ed il piano delle
attività promozionali a pena di inammissibilità dovranno essere a firma di
tutti i legali rappresentanti dei soggetti partecipanti e proponenti e sia
nell'istanza che nel piano dovrà essere indicato il soggetto o l'ente che
coordinerà le iniziative previste nel piano, inoltre nel "piano delle
attività promozionali" dovranno essere analiticamente riportati per ogni
soggetto associato o raggruppato i singoli costi.
Infine, nel
caso che l'intervento venga proposto da più soggetti raggruppati o associati
dovranno essere trasmesse le delibere di cui al paragrafo 4.2) punto 3), di
ogni soggetto partecipante.
Le istanze
presentate dai consorzi comunali, formalmente costituiti, dovranno essere
corredate, oltre che dai documenti in precedenza elencati, anche dallo statuto
e dall'atto costitutivo in copia conforme all'originale, eventuali variazioni
vanno comunicate tempestivamente.
4.3) Documentazione
da presentare - ambito 4
I soggetti
dovranno presentare a pena di inammissibilità tutta la seguente documentazione:
1)
richiesta di contributo;
2)
elenco dei documenti trasmessi;
3)
"piano delle attività assistenziali" da redigere sulla base
dell'allegato 5 alla presente circolare e contenente gli elaborati indicati
nello stesso;
4)
delibera dell'organo esecutivo del soggetto proponente relativa
all'approvazione del progetto ed al cofinanziamento dell'intervento;
5) dichiarazione
relativa alla popolazione interessata dal "piano delle attività
assistenziali" e certificazione della popolazione residente nei territori
classificati montani, per i comuni parzialmente montani andrà considerata
quella residente nella porzione montana del territorio e non quella complessiva
del comune;
6)
dichiarazione relativa al numero dei soggetti fruitori dell'iniziativa.
La richiesta
di contributo, l'elenco dei documenti trasmessi e il piano delle attività
assistenziali, a pena di inammissibilità, dovranno essere sottoscritti dal
legale rappresentante.
4.4) Requisiti
specifici di ammissibilità - ambiti 1, 2 e 3, linea A
Saranno
considerate ammissibili le istanze redatte in conformità ai punti 1.1, 1.2, 1.3
linea A, 2, 3, 4 e 4.1 della presente circolare e per le quali sarà dimostrato
il possesso di tutti i requisiti richiesti, nessuno escluso, posseduti entro il
termine di presentazione delle istanze. In ogni caso, le istanze prive, anche
parzialmente, della documentazione elencata al punto 4.1 e delle informazioni
necessarie per l'attribuzione dei punteggi e per la valutazione dei fattori di
priorità indicati ai punti 5, 6 e 7 della presente circolare verranno escluse.
Le aree
d'intervento devono rientrare, esclusivamente, nel perimetro dei territori
classificati come montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e
successive modificazioni, individuati e ripartiti in zone omogenee con legge
regionale 15 dicembre 1973, n. 46, con le integrazioni operate con decreti del
Presidente della Regione e non possono essere estese alle porzioni di
territorio comunale classificato non montano.
L'intervento
proposto deve rispettate le condizioni di ammissibilità generali di cui al
punto 3 e deve riguardare le opere e le tipologie di interventi ammissibili
elencati ai precedenti punti 1.1 ed allegato n. 2 per l'ambito 1; 1.2 per
l'ambito 2; 1.3 per l'ambito 3, linea A.
Per gli ambiti
1, 2 e 3 linea A l'intervento deve essere dotato di progetto definitivo,
redatto secondo quanto stabilito dall'art. 16 della legge n. 109/94 nel testo
vigente nella Regione siciliana e dal regolamento di cui al D.P.R. n. 554/99,
munito di parere tecnico ex art. 7 bis della legge n. 109/94 e di tutte le
autorizzazioni e pareri, indicati anche nella scheda di identificazione del
progetto - allegato 1 alla presente circolare, in riferimento a detto stato di
elaborazione del progetto e deve essere conforme allo strumento urbanistico
vigente; il progetto trasmesso può essere anche di livello esecutivo, redatto
secondo le norme sopra citate, munito di tutte le autorizzazioni e pareri
necessari, validato ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 554/99 e dotato di
parere tecnico del R.U.P.; inoltre per l'ambito 1 il progetto deve essere
redatto in conformità anche alle indicazioni contenute nell'allegato 2 alla
presente circolare, punto 2, e deve essere corredato della specifica relazione
ivi prevista.
L'intervento,
ove previsto dalle norme, deve essere inserito nel programma triennale delle
opere pubbliche dell'ente richiedente e ne deve rispettare l'ordine di priorità
settoriale.
L'intervento
dovrà essere funzionale e autonomamente fruibile.
L'ente
richiedente, a pena di inammissibilità, dovrà inoltre dichiarare di essere
titolato ai sensi del regio decreto n. 523/1904 ad eseguire l'intervento
(ambito 1), di essere proprietario dei terreni e/o delle opere interessati
dall'intervento o di essere obbligato ad eseguire le opere di manutenzione.
Non saranno
considerati ammissibili a contributo interventi già finanziati o assistiti da
contributi pubblici a valere su fondi regionali, statali o comunitari.
4.5) Requisiti
specifici di ammissibilità - ambito 3, linea B
Saranno
considerate ammissibili le istanze redatte in conformità ai punti 1.3, 2, 3, 4
e 4.2 della presente circolare, per le quali sarà dimostrato il possesso di
tutti i requisiti posseduti entro il termine di presentazione delle istanze. In
ogni caso, le istanze prive, anche parzialmente, della documentazione elencata
al punto 4.2 e delle informazioni necessarie per l'attribuzione dei punteggi e
per la valutazione dei fattori di priorità indicati al punto 8.1 della presente
circolare verranno escluse. Le iniziative, le manifestazioni, etc. debbono
riguardare unicamente prodotti, attività, etc. relative e connesse alla "montagna"
e non possono prevedere attività promozionali e di valorizzazione non coerenti
con le finalità della legge n. 97/94. Gli interventi dovranno interessare,
esclusivamente, le aree rientranti nei territori classificati come montani ai
sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e successive modificazioni e
individuati e ripartiti in zone omogenee con legge regionale 15 dicembre 1973,
n. 46, con le integrazioni operate dai decreti del Presidente della Regione e
non possono essere estesi alle porzioni di territorio comunale classificato non
montano.
4.6) Requisiti
specifici di ammissibilità - ambito 4
Saranno
considerate ammissibili le istanze redatte in conformità ai punti 1.4, 2, 3, 4
e 4.3 della presente circolare, per le quali sarà dimostrato il possesso di tutti
i requisiti posseduti entro il termine di presentazione delle istanze. In ogni
caso, le istanze prive, anche parzialmente, della documentazione elencata al
punto 4.3 e delle informazioni necessarie per l'attribuzione dei punteggi e per
la valutazione dei fattori di priorità indicati al punto 9 della presente
circolare verranno escluse. Gli interventi dovranno interessare,
esclusivamente, i territori classificati come montani ai sensi della legge 3
dicembre 1971, n. 1102 e successive modificazioni e individuati e ripartiti in
zone omogenee con legge regionale 15 dicembre 1973, n. 46, con le integrazioni
operate dai decreti del Presidente della Regione limitatamente ad iniziative
riguardanti soggetti residenti nel territorio classificato come montano.
5) Procedure
di redazione del programma: criteri di ripartizione, punteggi e priorità -
ambito 1
Gli interventi
dell'ambito 1 riguardano la manutenzione dei corsi d'acqua rientranti nelle
competenze degli enti locali in base al regio decreto n. 523/904.
Il programma
verrà articolato su base regionale.
Le proposte
ammissibili saranno ordinate sulla base dei seguenti punteggi:
-
interventi ricadenti in aree classificate a rischio idrogeologico ai
sensi del decreto dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente 24
luglio 2000 e successive modifiche ed integrazioni; si precisa che la priorità
sopra citata verrà attribuita a condizione che l'intervento di manutenzione
proposto ricada prevalentemente nell'area classificata a rischio;
-
interventi ricadenti nelle aree a rischio idraulico: R4 punti 5; R3 punti
3; R2 punti 2; R1 punti 1.5;
-
interventi ricadenti nelle aree a rischio da frana: R4 punti 3; R3 punti
2; R2 punti 1; R1 punti 0,5;
-
interventi ricadenti in zone a valenza ambientale (parchi, riserve, zone
pSIC, SIC, ZSC e ZPS): punti 3;
-
interventi di manutenzione relativi a corsi d'acqua e delle opere di
difesa esistenti interessanti centri abitati, aree di insediamenti produttivi e
infrastrutture primarie soggetti a fenomeni di dissesto non censiti nei PAI:
punti 2.
Punteggio
relativo al costo totale dell'intervento che i soggetti proponenti assumono a
proprio carico:
-
cofinanziamento del 30% punti 6; del 25% punti 5; del 20% punti 4; del
15% punti 3; del 10% punti 2; del 5% punti 1. Infine, a parità di
posizionamento nella graduatoria, le istanze relative ad interventi ricadenti
nei territori dei comuni totalmente montani precederanno quelle dei comuni
parzialmente montani. Nel caso di ulteriore parità le istanze, sia quelle dei
comuni montani che quelle dei comuni parzialmente montani e sia quelle relative
ai territori montani presentati da altri soggetti, verranno ordinate in base
alla popolazione residente con priorità agli enti aventi il minor numero di
abitanti. Per i comuni parzialmente montani la popolazione dovrà essere
residente nella porzione di territorio classificato come montano.
6) Procedure
di redazione del programma: criteri di ripartizione, punteggi e priorità -
ambito 2
Nell'ambito di
ciascun programma regionale le proposte ammissibili saranno ordinate sulla base
dei seguenti punteggi:
-
particolare valenza ambientale della zona ove ricade l'intervento di
manutenzione (parchi, riserve zone pSIC, SIC, ZSC e ZPS): punti 3;
-
distanza dell'intervento dal centro abitato più vicino 0,3 x Km. sino ad
un massimo di 3 punti per distanze Ž a 10 Km.;
- numero
di centri abitati, frazioni e borghi serviti; 1 punto per ogni centro abitato,
0,50 per frazioni e borghi;
-
interconnessione con altre strade statali, provinciali, comunali ed
interpoderali; 1 punto, anche in presenza di più interconnessioni;
-
punteggio relativo al costo totale dell'intervento che i soggetti
proponenti assumono a proprio carico: cofinanziamento del 30% punti 6; del 25%
punti 5; del 20% punti 4; del 15% punti 3; del 10% punti 2; del 5% punti 1.
Infine, a parità di posizionamento nella graduatoria, le istanze dei comuni
totalmente montani precederanno quelle dei comuni parzialmente montani. Nel
caso di ulteriore parità le istanze, sia quelle dei comuni montani che quelle
dei comuni parzialmente montani, verranno ordinate in base alla popolazione
residente con priorità agli enti aventi il minor numero di abitanti. Per i
comuni parzialmente montani la popolazione dovrà essere residente nella
porzione di territorio classificato come montano.
7) Procedure
di redazione del programma: criteri di ripartizione e priorità ambito 3, linea
A
Il programma
verrà articolato in programmi regionali distinti per azione. Nell'ambito di
ciascun programma le proposte ammissibili saranno ordinate sulla base dei
seguenti punteggi:
- natura
dell'intervento in relazione alla capacità di contribuire alla valorizzazione
ed allo sviluppo dei territori montani - punti 4;
-
particolare valenza ambientale della zona dove è ubicato l'intervento
(parchi, riserve, zone pSIC, SIC, ZSC e ZPS): punti 3;
-
integrazione con altre iniziative pubbliche: a carattere turistico,
culturale e ambientale punti 1;
-
complementarità con altri programmi o progetti afferenti ad altre
politiche in atto sul territorio, rappresentando un rafforzamento, un
arricchimento o un consolidamento: punti 1;
-
punteggio relativo al costo totale dell'intervento che i soggetti
proponenti assumono a proprio carico: cofinanziamento del 30% punti 6; del 25%
punti 5; del 20% punti 4; del 15% punti 3 del 10% punti 2; del 5% punti 1.
Infine, a parità di posizionamento nella graduatoria, le istanze dei comuni
totalmente montani precederanno quelle dei comuni parzialmente montani. Nel
caso di ulteriore parità le istanze, dei comuni montani, dei comuni
parzialmente montani verranno ordinate in base alla popolazione residente con
priorità agli enti aventi il minor numero di abitanti. Per i comuni
parzialmente montani la popolazione dovrà essere residente nella porzione di
territorio classificato come montano.
Ambito 1 -
ambito 2 - ambito 3, linea A
La struttura
competente, sulla base dei risultati istruttori, predispone i programmi di
spesa provvisori contenenti le graduatorie delle domande ammissibili, ordinate
in base ai punteggi conseguiti. I programmi di spesa provvisori, contenenti gli
interventi ammessi, il relativo punteggio e gli interventi non ammissibili
verranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e
nel sito del dipartimento delle foreste - www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste/foreste/.
La pubblicazione assolve agli obblighi di comunicazione ai soggetti ammessi e
costituisce l'avvio del procedimento di esclusione per i soggetti non ammessi.
Entro i successivi 10 giorni dalla pubblicazione dei programmi di spesa nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana i soggetti interessati potranno
richiedere, con apposita istanza presentata con le stesse modalità di quella
iniziale, l'eventuale riesame del punteggio e la verifica della non
ammissibilità. Il dipartimento delle foreste, esaminate e valutate le domande
pervenute, procederà alla predisposizione dei programmi di spesa definitivi che
verranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e
nel sito internet del dipartimento.
A seguito
dell'adozione dei programmi saranno quindi comunicati gli interventi ammessi a
contributo specificando l'ammontare dello stesso, le modalità di erogazione, le
direttive e le prescrizioni per la redazione e per la presentazione del
progetto esecutivo.
Il
provvedimento di ammissione a contributo determina l'obbligo di presentazione
del progetto esecutivo dell'opera entro 120 giorni dalla notifica dello stesso,
decorsi i quali l'amministrazione si riserva la facoltà di revocare il
contributo.
Il decreto di
ammissione all'erogazione del contributo verrà emanato nel rispetto di quanto
previsto dal comma 11 dell'art. 14-bis della legge n. 109/94.
8) Procedure
di redazione del programma: criteri di ripartizione punteggi e priorità ambito
3, linea B
Anche le azioni
previste nell'ambito 3, linea B, sono finalizzate alla creazione di condizioni
favorevoli allo sviluppo sostenibile nei territori montani.
Le istanze
presentate verranno esaminate al fine della valutazione delle iniziative
previste e della loro ammissibilità con particolare riferimento alle singole
voci del progetto. Nel caso di proposte parzialmente non compatibili con le
finalità delle azioni dell'ambito 3, linea B, l'Amministrazione si riserva la
facoltà di ammettere a contributo la sola parte del programma presentato che
risulti coerente con le azioni medesime, calcolando conseguentemente
l'eventuale contributo sulla parte di programma ammesso.
I soggetti
richiedenti, con apposita dichiarazione nell'istanza, si impegnano, altresì, ad
apportare modifiche sostanziali e temporali alle proposte che verranno
eventualmente richieste dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle
foreste - dipartimento delle foreste.
Nel caso in
cui l'istanza e il piano delle attività promozionali vengano presentati da più
soggetti raggruppati o associati, il contributo assegnato verrà ripartito ed
erogato secondo le indicazioni contenute nel piano delle attività promozionali
e ciascun beneficiario è responsabile dell'attuazione dell'iniziativa di
competenza ai fini degli obblighi indicati ai successivi punti.
Le proposte
ammissibili saranno poi ordinate sulla base dei seguenti punteggi:
-
caratteristiche dell'iniziativa in relazione alla capacità di proporre un
sistema coordinato e integrato di azioni capaci di contribuire alle attività di
promozione e valorizzazione del territorio montano ai sensi dei profili b, c, d
riportati nella premessa della presente circolare: punti 5;
-
caratteristiche ambientali del territorio interessato dalla proposta
intesa come presenza di zone protette, parchi, riserve, pSIC, SIC, ZSC e ZPS
(dovrà essere preso in considerazione il rapporto tra il totale della
superficie protetta e il totale della superficie classificata montana
interessata dal piano delle attività promozionali): rapporto > al 75% punti
4; rapporto al 75% e Ž 50% punti 3; rapporto < al 50% e Ž al 25% punti 2;
rapporto < al 25% ed Ž al 10% punti 1;
-
carattere comprensoriale dell'iniziativa, intesa come coinvolgimento di
più enti locali raggruppati o associati, o raggruppati o associati ed
appartenenti alla stessa zona omogenea ai sensi della legge regionale 15
dicembre 1973, n. 46: 1 punto per soggetto partecipante e comunque un massimo
di 6 punti per raggruppamenti o associazioni formati da più di 6 soggetti, per
i GAL i punti verranno attribuiti con riferimento unicamente al numero degli
enti pubblici appartenenti al GAL ed interessati dal progetto sempre con il
limite massimo di sei punti;
- azioni
di promozione dei prodotti agroalimentari caratterizzati da un marchio di
origine riconosciuto ai sensi della normativa comunitaria e nazionale (DOP,
IGP, STG, DOC, DOCG, IGT), dei prodotti agroalimentari tradizionali di cui al
decreto ministeriale 22 luglio 2004 del MIPAF e dei prodotti da agricoltura
biologica (regolamento C.E.E. n. 2092/91): punti 2;
-
integrazione con altre iniziative pubbliche turistiche, culturali,
ambientali: punti 1;
-
complementarità con altri programmi o progetti afferenti ad altre
politiche in atto sul territorio, rappresentando un rafforzamento, un
arricchimento o un consolidamento: punti 1;
-
punteggio relativo al costo totale dell'intervento che i soggetti
proponenti assumono a proprio carico: cofinanziamento del 30% punti 6; del 25%
punti 5; del 20% punti 4; del 15% punti 3; del 10% punti 2; del 5% punti 1.
Infine, a
parità di posizionamento nella graduatoria, le istanze verranno così ordinate:
1) istanze
presentate dai soggetti raggruppati o associati;
2) istanze
presentate dalle province;
3) istanze
presentate dai GAL;
4) istanze
presentate dai comuni montani;
5) istanze
presentate dai comuni parzialmente montani.
Nel caso di
ulteriore parità le istanze, verranno ordinate in base alla popolazione
residente con priorità agli enti aventi il minor numero di abitanti.
Per i comuni
parzialmente montani la popolazione dovrà essere residente nella porzione di
territorio classificato come montano. Per le istanze presentate da più enti
associati, dalle province e dai GAL si farà riferimento a quella complessiva
residente nei territori classificati montani ed interessata dal progetto.
La struttura
competente, sulla base dei risultati istruttori, predispone il programma di
spesa provvisorio contenente le graduatorie delle domande ammissibili, ordinate
in base ai punteggi conseguiti.
Il programma
di spesa provvisorio, contenente gli interventi ammessi, il relativo punteggio
e gli interventi non ammissibili, verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana e nel sito del dipartimento delle foreste -
www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste/foreste/. La pubblicazione assolve
agli obblighi di comunicazione ai soggetti ammessi e costituisce l'avvio del
procedimento di esclusione per i soggetti non ammessi. Entro i successivi 10
giorni dalla pubblicazione dei programmi di spesa nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana i soggetti interessati potranno richiedere, con
apposita istanza presentata con le stesse modalità di quella iniziale,
l'eventuale riesame del punteggio e la verifica della non ammissibilità. Il
dipartimento delle foreste, esaminate e valutate le domande pervenute,
procederà alla predisposizione del programma di spesa definitivo che verrà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel
proprio sito internet.
9) Procedure
di redazione del programma: criteri di ripartizione e priorità - ambito 4
Le linee di
attività previste nell'ambito 4 sono finalizzate al potenziamento dei servizi
alla collettività. Le istanze presentate verranno esaminate al fine della
valutazione delle iniziative previste e della loro ammissibilità con
particolare riferimento alle singole voci del progetto. Nel caso di proposte
parzialmente non compatibili con le finalità delle linee di attività
dell'ambito 4, l'Amministrazione si riserva la facoltà di ammettere a
contributo la sola parte dell'iniziativa presentata che risulti coerente con le
linee medesime, calcolando conseguentemente l'eventuale contributo sulla parte
di programma ammesso.
I soggetti
richiedenti si impegnano ad apportare le modifiche ed integrazioni sulle
modalità e tempi di realizzazione delle attività che verranno richieste
dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - dipartimento
delle foreste.
Le proposte
ammissibili saranno poi ordinate sulla base dei seguenti punteggi:
-
caratteristiche dell'iniziativa in relazione alla capacità di proporre
un'integrazione alle politiche sociali già poste in essere dall'ente mediante
un sistema coordinato e integrato di azioni innovative: punti 5;
- numero
delle iniziative previste: 1 punto ad iniziativa;
-
integrazione con altre iniziative pubbliche sociali, culturali,
ambientali: punti 1;
-
complementarità con altri programmi o progetti afferenti ad altre
politiche in atto sul territorio, rappresentando un rafforzamento, un
arricchimento o un consolidamento: punti 1;
-
punteggio relativo al costo totale dell'intervento che i soggetti
proponenti assumono a proprio carico: cofinanziamento del 30% punti 6; del 25%
punti 5; del 20% punti 4; del 15% punti 3; del 10% punti 2; del 5% punti 1.
Infine, a parità di punteggio, attese le finalità del bando, la posizione in
graduatoria verrà determinata in base ad apposito sorteggio.
La struttura
competente, sulla base dei risultati istruttori, predispone il programma di
spesa provvisorio contenente le graduatorie delle domande ammissibili, ordinate
in base ai punteggi conseguiti.
Il programma
di spesa provvisorio, contenente gli interventi ammessi, il relativo punteggio
e gli interventi non ammissibili, verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana e nel sito del dipartimento delle foreste -
www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste/foreste/. La pubblicazione assolve
agli obblighi di comunicazione ai soggetti ammessi e costituisce l'avvio del
procedimento di esclusione per i soggetti non ammessi. Entro i successivi 10
giorni dalla pubblicazione dei programmi di spesa nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana i soggetti interessati potranno richiedere, con
apposita istanza presentata con le stesse modalità di quella iniziale,
l'eventuale riesame del punteggio e la verifica della non ammissibilità. Il
dipartimento delle foreste, esaminate e valutate le domande pervenute,
procederà alla predisposizione del programma di spesa definitivo che verrà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel
proprio sito internet.
10) Comunicazioni,
varianti, erogazione del contributo, relazioni finali e controlli - ambito 3,
linea B e ambito 4, linee A e B
10.1) Comunicazioni
I soggetti
beneficiari, sono tenuti a fornire i dati e le informazioni necessari alla
valutazione ed al monitoraggio delle iniziative ed a comunicare formalmente
all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - dipartimento delle
foreste - servizio bacini montani, a pena di decadenza del contributo,
variazioni che incidano sul punteggio riportato ed intervenute tra la
pubblicazione del programma di spesa, sia provvisorio che definitivo, e la
realizzazione dell'intervento. Sono ammissibili varianti al progetto presentato
e inserito nei programmi solo se preventivamente approvate dal dipartimento
delle foreste ed a condizione che non modifichino sostanzialmente il progetto,
che non incidano sul punteggio conseguito e che non vengano aggiunte tipologie
di intervento diverse da quelle originariamente previste nel progetto presentato.
Oltre alla modifica del piano finanziario costituiscono varianti: la modifica
delle località, delle fiere e/o manifestazioni e delle iniziative previste nei
progetti presentati ed inseriti nei programmi di spesa.
L'istanza per
la variante al progetto presentato dovrà essere inoltrata dopo l'eventuale
comunicazione al beneficiario da parte del dipartimento delle foreste di
avvenuto inserimento nel programma di spesa e prima dell'effettuazione della
variante proposta.
Negli atti di
concessione dei contributi saranno specificati gli eventuali obblighi ai quali
dovranno attenersi i singoli beneficiari.
10.2) Modalità
di erogazione del contributo
Il contributo
è erogato con le seguenti modalità: liquidazione in unica soluzione a seguito
della verifica tecnico-amministrativa della documentazione, indicata al punto
successivo, prodotta dal beneficiario (rendicontazione).
I GAL dovranno
comunicare il numero del conto corrente bancario esclusivo intestato allo
stesso con relative coordinate bancarie e trasmettere in allegato al
rendiconto: certificato camerale rilasciato dalla Camera di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura territorialmente competente con
attestazione di nulla osta ai fini dell'art. 10 della legge 31 maggio 1975, n.
575 e successive modifiche ed integrazioni; certificazione antimafia
riguardante tutti i componenti dell'organo decisionale del GAL rilasciata dalla
Prefettura territorialmente competente ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n.
252/98 e successive modifiche ed integrazioni, a seguito di apposita richiesta
da parte del GAL, qualora vi siano state, dalla data di presentazione delle
istanze, modifiche dei soggetti responsabili; autocertificazione redatta ai
sensi delle vigenti norme in materia, in cui si attesti l'assenza di qualsiasi
evasione fiscale; documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato
dall'I.N.P.S., I.N.A.I.L. o cassa edile territorialmente competente, così come
previsto dall'art. 2 del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, come
modificato dalla legge di conversione 22 novembre 2002, n. 266.
10.3) Relazione
finale e controlli
Entro 60
giorni dalla conclusione dell'iniziativa e/o manifestazione, etc. il
beneficiario è tenuto a presentare all'Assessorato dell'agricoltura e delle
foreste, dipartimento delle foreste - servizio bacini montani, a firma del
responsabile del procedimento e del legale rappresentante dell'ente, la
documentazione di seguito elencata.
Se il progetto
è stato presentato da un raggruppamento di comuni o da un consorzio intercomunale,
detta documentazione, oltre dal/i responsabile/i del/i procedimento/i deve
essere anche firmata da tutti i legali rappresentanti:
a)relazione dettagliata delle attività svolte, dei risultati
conseguiti e degli obiettivi raggiunti in riferimento alle iniziative previste
nel progetto approvato, con allegata copia dei documenti e dei materiali
pubblicitari eventualmente prodotti (cartacei, informatici, audiovisivi, etc.);
b)autocertificazione, a norma di legge, circa la veridicità
delle spese sostenute e la conformità delle spese sostenute e rendicontate con
il progetto ammesso al contributo. L'autocertificazione deve essere datata e
timbrata con il timbro dell'ente e deve essere accompagnata dalla fotocopia di
un documento di identità - in corso di validità - del sottoscrittore;
c)rendicontazione di tutte le spese sostenute per la
realizzazione dell'iniziativa, manifestazione, etc., suddivise fra le diverse
tipologie di azioni contemplate ed approvate nel progetto, in modo da
consentire in sede di verifica il riscontro della pertinenza dei documenti
giustificativi di spesa. A tale rendicontazione, redatta su apposita
modulistica in duplice copia, firmata in originale dai legali rappresentanti
(vedi allegati) saranno allegati, tutti i giustificativi di spesa (fatture,
ricevute fiscali, ricevute di prestazioni occasionali, buste paga, etc.) che
dovranno riportare l'intestazione completa del soggetto beneficiario
(comprensiva di codice fiscale o partita I.V.A.). Tali giustificativi di spesa,
da produrre in duplice copia conformizzata, dovranno riportare nella
"descrizione", redatta dal soggetto emittente, l'attività svolta o il
bene fornito.
Gli originali
dei giustificativi di spesa, che verranno trattenuti presso la sede del
beneficiario per essere messi a disposizione per eventuali controlli, andranno
annullati con la seguente dicitura "Spesa sostenuta con il Fondo regionale
della montagna, decreto di approvazione interventi ammissibili n. .............
del ..........................................................". Si
rammenta che gli stessi devono contenere il visto "di regolare
fornitura/servizio" a firma del funzionario preposto. Infine corre
l'obbligo di puntualizzare che, qualora la spesa effettuata ricada in azioni
diverse, ma con emissione di una sola fattura, dovrà essere imputata nella
stessa la quota parte attinente alle varie azioni.
In fase di
accertamento finale possono essere ammesse compensazioni tra gli importi
preventivati nelle varie tipologie di attività, in misura non superiore al 10%
della spesa ammessa, fermo restando l'importo complessivo approvato.
Nell'eventualità che le spese a consuntivo risultino inferiori a quelle ammesse
in fase di istruttoria iniziale il contributo sarà ridotto proporzionalmente.
L'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste - dipartimento delle foreste si
riserva di disporre in qualsiasi momento controlli e verifiche sull'esecuzione
del programma approvato, sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate, sulla
conformità all'originale dei documenti e sull'esistenza dei requisiti di
idoneità a ricevere il contributo.
Il soggetto
che coordina l'attuazione del piano dovrà curare la trasmissione al
dipartimento delle foreste dei documenti sopra richiesti.
Nell'organizzazione
delle iniziative progettate, deve sempre essere fatta menzione della
partecipazione finanziaria dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste -
dipartimento delle foreste, nell'osservanza delle indicazioni fornite.
In
particolare, i materiali a stampa (depliant, brochure, manifesti, copertine cd
o dvd, ecc., ecc.) audiovisivi e di qualsiasi altro genere devono riportare e
contenere:

10.4) Ulteriore
documentazione da allegare al rendiconto (in duplice copia conformizzata)
1)
Delibere di impegno, di incarico e di liquidazione.
2)
Contratto di collaborazione sottoscritto dalle parti interessate.
3) Per
le collaborazioni quietanza di pagamento.
4) Per
le spese relative a vitto, alloggio, biglietti (aereo\ treno), taxi, pedaggio
autostradale, ecc. deve essere compilata una notula (vedi allegato) con
indicazioni del nome, cognome, residenza e codice fiscale e la motivazione
relativa alle spese di che trattasi. A tal proposito si rammenta che tutti i
giustificativi di spesa fatture o ricevute fiscali devono essere intestati al
soggetto utilizzatore, e devono contenere le seguenti indicazioni: nome,
cognome e codice fiscale, con indicazione del numero dei pasti\ pernottamenti
fruiti etc. Non sono ammessi a rendiconto scontrini fiscali. Non sono
ammissibili spese personali ed extra (lavanderia, frigobar, telefono ecc.). Si
rammenta, inoltre, che gli abbonamenti e/o biglietti (autobus, treno, taxi) in
caso di utilizzo di mezzi pubblici locali, devono riportare il numero
cronologico di emissione e la data di utilizzo.
5) Per
quanto concerne il materiale promo-pubblicitario occorre allegare un esemplare
del materiale di che trattasi a mero esempio: brochure, locandine, manifesti,
depliant, inviti etc. Per particolari problematiche inerenti l'ampiezza
relativa a manifesti (di grandi dimensioni) si deroga alla presentazione e
andranno trasmesse le fotografie degli stessi.
6)
Fornire copie delle inserzioni pubblicitarie promozionali, con
indicazione del quotidiano, giornale, rivista specializzata, etc. con
indicazione della data relativa a tale inserzione.
7) E'
necessario fornire una copia di ciascun esemplare, relativo a supporti
divulgativi promozionali (materiale audiovisivo) su supporto informatico CD o
DVD, comprensivo dell'assolvimento dei diritti SIAE, con annesso elenco dei
soggetti ai quali sono stati consegnati (pro-loco, agenzie turistiche, enti
pubblici, etc). Detto materiale dovrà pervenire, a questo dipartimento,
regolarmente corredato da bollinatura SIAE.
8) Foto
o articoli relativi alla manifestazione effettuata e/o relativi alle
manifestazioni alle quali l'ente ha partecipato.
9)
Relativamente all'azione numero 2 dell'ambito 3, linea B, esibire copia
conformizzata della certificazione rilasciata (EMAS o ISO 14000) dall'ente
certificatore. Per quanto concerne "l'implementazione" fornire
relazione redatta dall'ente certificatore sull'iter ancora da esperire per
ottenere la certificazione de quo, accompagnata con una nota di impegno, a firma
del legale rappresentante pro-tempore, il quale si impegna a conseguire la
stessa nei tempi e con modalità che saranno indicati nella stessa.
10) Per
spese relative alle missioni, per cui si usufruisce del mezzo proprio, va
predisposto un prospetto dal quale risulti: il soggetto nome, cognome, data di
nascita e comune di residenza, codice fiscale, la motivazione per cui si reca
in una data località, il giorno, l'orario di partenza e di arrivo, il percorso
di andata e di ritorno, i chilometri percorsi e il mezzo utilizzato per
compiere tale viaggio. Tale prospetto deve indicare anche l'importo al
chilometro e l'importo totale. La documentazione di cui sopra deve essere
firmata dal responsabile del procedimento. Si ricorda che per le missioni dovrà
farsi riferimento alle tabelle ACI.
11)
Esibire modello F24, ricevute di pagamento dell'IRPEF relative alla
ritenuta d'acconto con indicazione della quota parte qualora sia cumulativo.
12)
Scheda informativa generale (indicazioni occorrenti per il mandato informatico):
Generalità
complete del legale rappresentante del soggetto beneficiario
Nome....................................................
cognome ........................................................, nato a
.................................................... (.........) il
......................................... residente a
.................................................... in via\ piazza
.................................................... codice fiscale
.................................................... carica ricoperta sindaco\
presidente della provincia\ presidente del consiglio di amministrazione ecc.\
sede legale dell'ente sita
in.................................................... (..........) via\ piazza
....................................................
tel..................................................... fax
............................................................. partita I.V.A.
.................................................... cod. fisc.
................................................. codice IBAN
.................................................... intrattenuto presso
l'agenzia dell'istituto bancario
....................................................
.................................................... ....................................................
sito in .................................................... via\ piazza
....................................................
Nominativo del
responsabile del progetto ....................................................
, ......................................................................
qualifica.................................................... recapito
telefonico.................................................... fax
..............................................
e-mail....................................................
Qualsiasi
variazione, ad esempio sostituzione del legale rappresentante, cambio conto
corrente di appoggio, etc., durante lo svolgimento dell'iter burocratico
(presentazione istanza, approvazione e rendicontazione), ossia fino
all'emissione del mandato relativo al progetto, deve essere comunicata, nel più
breve tempo possibile, al dipartimento foreste - servizio bacini montani, viale
Regione Siciliana n. 2246 - 90135 Palermo, fax 091/ 7072780, e-mail
bacinimontani.foreste@regione.sicilia.it, avendo cura di allegare la relativa
documentazione.
Ulteriori
norme di rendicontazione e specifiche modalità potranno essere comunicate dal
dipartimento delle foreste - servizio bacini montani.
10.5) Casi
di revoca del contributo
I contributi
concessi verranno integralmente revocati qualora il soggetto beneficiario non
realizzi l'intervento.
In caso di
revoca del contributo il beneficiario deve restituire le somme già erogate,
gravate degli interessi legali maturati.
Il contributo
concesso è revocato inoltre qualora:
- il
soggetto attuatore non rispetti i termini per la realizzazione dell'intervento;
- la
comunicazione di ultimazione dell'intervento e la domanda di erogazione del
finanziamento con la relativa documentazione non siano trasmesse all'ufficio
competente entro il termine di 2 mesi dalla data di ultimazione medesima;
- nel
caso di richiesta da parte dell'ufficio competente di documentazione
integrativa necessaria al proseguimento dell'istruttoria per il consuntivo
finale, il soggetto attuatore non ottemperi all'invio, a mezzo raccomandata
postale, di tutto quanto richiesto entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento
della richiesta stessa;
- gli
accertamenti e/o i controlli da parte dell'ufficio dovessero evidenziare
l'insussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti per i soggetti
beneficiari e/o l'inosservanza degli impegni assunti e/o la non corrispondenza
al vero delle dichiarazioni rese;
- gli
interventi realizzati si discostino significativamente per tipologia e
destinazione da quelli indicati nel progetto; siano variate sede, ubicazione o
destinazione dell'intervento finanziato senza preventiva autorizzazione scritta
del dipartimento foreste;
- siano
gravemente violate specifiche norme settoriali.
Contestualmente
alla revoca del finanziamento o di riduzione successiva del finanziamento
concesso, è disposto il recupero delle somme eventualmente erogate maggiorate
degli interessi legali.
Tutela
della privacy
Tutti i dati
personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione
dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "codice in materia di
protezione dei dati personali".
Il
dirigente generale del dipartimento regionale foreste: TOLOMEO